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Lo statuto della Fondazione

STATUTO
della "FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO"

Articolo 1
E' istituita la
"FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
con sede in Calvagese della Riviera via Terzago n. 7.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite rappresentanze sia in Italia che all'estero.
La Fondazione è retta dallo statuto approvato con l'atto costitutivo 28.6.1994 e le sue successive modifiche, da ultimo nel testo di cui al verbale del Consiglio Generale del giorno 22.11.2008, salve le modifiche richieste per l'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche.
La denominazione "FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO" non potrà essere comunque in futuro modificata.
La Fondazione è e dovrà essere una istituzione caratterizzata per la sua laicità, finalizzata alla ricerca, all'analisi e alla discussione con la sola intenzione di fare cultura senza legami ideologici e dottrinali di sorta; essa opererà in piena autonomia nella realizzazione delle proprie finalità che sono:
1) La persona umana, i suoi diritti, i suoi valori;
- l'ascolto delle sue esigenze;
- la conoscenza della sua storia e dei suoi drammi;
- la sua cultura;
- il suo futuro.
2) La solidarietà - tra gli uomini, tra le nazioni, tra i popoli - come strumento fondamentale per costruire un mondo a dimensione d'uomo.
3) La lotta per il diritto alla dignità e alla libertà di ogni uomo.

Articolo 2
La Fondazione opera senza fine di lucro ed ha per scopo il perseguimento di finalità sociali attraverso la promozione e l'attuazione di iniziative di formazione, beneficienza, tutela dei diritti civili, educazione, assistenza sociale e sanitaria, studio e ricerca scientifica, istruzione, finalizzate allo sviluppo umano, sociale ed economico di persone e comunità svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La Fondazione opera sia in Italia che all'estero svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo (legge 26.2.1987 n. 49 art. 28) privilegiando le aree in via di sviluppo.
Nessuna altra attività potrà essere svolta se non direttamente connessa alle principali così come stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n.460 del 4.12.1997 e successive disposizioni in materia.

Articolo 3
Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili attribuiti dal fondatore con l'atto di fondazione, e dai loro successivi incrementi, che provengono da disposizioni di terzi o da destinazione a patrimonio di rendite del patrimonio medesimo.
La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio e con contributi di soggetti pubblici e privati.
La Fondazione non può in alcun modo distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, neppure al fondatore.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.
La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

Articolo 4
Sono organi della Fondazione:
a) Il Consiglio Generale
b) Il Comitato Direttivo
c) Il Presidente e il Vice Presidente
d) I Revisori dei Conti.

Articolo 5
Il Consiglio Generale si compone di un massimo di 10 Consiglieri, nominati:
- 5 consiglieri dalla Piccola Comunità del Vangelo;
- 5 consiglieri dalla Camera del Lavoro di Brescia.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili; durano comunque in carica sino alla nomina dei nuovi Consiglieri.
Nel caso qualcuno dei Consiglieri non sia nominato o sia decaduto o cessato dall'incarico, il Consiglio Generale provvederà nella prima riunione a cooptare i membri mancanti che dureranno in carica fino alla nomina del sostituto secondo le modalità sopra indicate.
I membri del Consiglio decadono dall'incarico alla terza assenza consecutiva dalle riunioni del Consiglio Generale.

Articolo 6
Al Consiglio Generale compete:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità della Fondazione;
- approvare le proposte di modifica dello statuto;
- approvare i programmi e le linee di attività della fondazione ed i bilanci;
- nominare i Revisori dei Conti;
- approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno di ciascun anno;
- approvare i regolamenti della Fondazione;
- approvare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione elencati nell'articolo 9.   

Articolo 7
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti all'Ordine del giorno.
L'avviso andrà recapitato ai componenti il Consiglio almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
La convocazione può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica.
Nell'avviso può essere indicata anche la data della seconda convocazione che potrà tenersi non meno di ventiquattro ore dopo la prima.
Il Consiglio può essere convocato sia nella sede della Fondazione che in altro luogo purchè in Italia.
Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; per le modifiche dello statuto è comunque richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno; entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo anno ed entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o il Presidente lo ritenga opportuno.
Alle sedute del Consiglio potranno assistere i Revisori dei Conti.

Articolo 8
Il Comitato Direttivo si compone di 4 membri: il Presidente, il Vice Presidente e 2 componenti il Consiglio Generale nominati il primo dal Presidente e il secondo dal Vice Presidente.
I membri del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
La decadenza da membro del Consiglio Generale comporta la decadenza da membro del Comitato Direttivo.
Il Comitato si riunisce nella sede della Fondazione o anche altrove ogni volta ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due dei suoi membri. Il Comitato è convocato con avviso scritto recapitato a ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello della riunione; in caso di urgenza sarà valida la convocazione a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno due giorni.
La convocazione può in ogni caso essere compiuta anche a mezzo fax o posta elettronica.
Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o uno dei componenti del Comitato.

Articolo 9
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione dei seguenti atti che saranno di esclusiva competenza del Consiglio Generale che delibera su questi argomenti con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto in prima convocazione o della maggioranza semplice in seconda convocazione:
- acquisto e alienazione di beni immobili;
- concessioni di garanzie a favore di terzi;
- stipula di contratti di leasing;
- acquisto e alienazione di partecipazioni societarie;
- assunzione di personale con funzioni dirigenziali.
Resta ferma la impraticabilità di ogni operazione  che abbia finalità diverse da quelle espressamente indicate nella missione della Fondazione.

Articolo 10
Alla cessazione dalla carica del Presidente fondatore Don Renato Piccini, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente che convocherà il Consiglio Generale per la nomina del nuovo Presidente, che durerà in carica per 4 anni, entro i successivi 30 giorni.
Il Consiglio Generale nominerà con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti il nuovo Presidente e il nuovo Vice Presidente: il primo sarà scelto tra i consiglieri nominati dalla Camera del Lavoro, il secondo tra i consiglieri nominati dalla Piccola Comunità del Vangelo.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio Generale e il Comitato Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato;
- predispone il bilancio;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento anche di competenza del Consiglio e/o del Comitato Direttivo, salvo ratifica nella prima seduta che deve essere convocata senza ritardo;
- rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi in genere, anche in giudizio, e può, per singoli atti o categorie di atti, nominare procuratori e delegati.

Articolo 11
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento.
Il Vice Presidente è uno dei componenti il Consiglio Generale nominato tra i consiglieri indicati dall'Ente (Piccola Comunità del Vangelo e Camera del Lavoro) che non ha espresso il Presidente.

Articolo 12
I verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato Direttivo sono trascritti in appositi, separati registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri del Collegio ovvero da persona estranea appositamente nominata.

Articolo 13
Il controllo della amministrazione della Fondazione è tenuto dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio si compone di tre membri nominati dal Consiglio Generale.
I revisori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.
I componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

Articolo 14
L'esercizio amministrativo della Fondazione si svolge nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Comitato Direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno e corredato da una relazione sulla gestione e dal parere dei Revisori dei Conti, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per almeno quindici giorni prima dell'approvazione.
Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Generale provvederà alla approvazione. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto secondo le norme di legge, di statuto, di regolamento. Alla Fondazione è fatto obbligo di osservare la normativa contabile e fiscale prevista dal D.Lgs. 4.12.97 n. 460 e successive modificazioni.

Articolo 15
In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio sarà devoluto secondo le modalità di legge ad organizzazioni senza fine di lucro aventi finalità simili a quella della Fondazione.

Articolo 16
Il fondatore Don Renato Piccini - vita natural durante - ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo al fine di meglio garantire, con il proprio contributo di idee e di proposte, la coerenza dei programmi e delle linee di attività della fondazione con le finalità originarie e statutarie.

Articolo 17
Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto che dovesse insorgere tra la Fondazione ed i componenti dei suoi organi o tra gli stessi, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi  Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo diritto in via irrituale. La determinazione è fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà.
A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

Articolo 18
Per quanto non previsto nello statuto, si applicano le norme di legge in materia.